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Consultazione 2014/41: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 2 pagine
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Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro
(OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 7 Rampe di scale e uscite
1Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull'esterno.
2Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti:
a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m2;
b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici massime fino a 1800 m2; per ogni porzione di superficie supplementare sino a 900 m2 è richiesta un'ulteriore rampa di scale;
3Negli edifici con un solo piano interrato si deve poter accedere da ogni locale a una rampa di scale. Se vi sono diversi piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe di scale.
Art. 8 cpv. 5
5La distanza tra ogni punto del locale e l’uscita più vicina è al massimo di 35 metri. Se le uscite dal locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.
II
1 RS 822.114
2014–......