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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 31 ottobre 20121 sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

1 Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori:

a. contributi per l'allevamento (sezione 4) per:

1. tenuta del libro genealogico,

2. esami funzionali;

b. contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).

Art. 15 cpv. 1 e 2

1Abrogato

2 Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:

a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 12 franchi libro genealogico

b. esami funzionali:

1. per ogni apprezzamento della conformazione (descrizione 9 franchi lineare e classificazione)

2. campioni di latte:

- per ogni analisi di un campione di latte con il me- 5 franchi

1 RS 916.310

2015–......