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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 31 ottobre 20121 sull'allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1
1 Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori:
a. contributi per l'allevamento (sezione 4) per:
1. tenuta del libro genealogico,
2. esami funzionali;
b. contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).
Art. 15 cpv. 1 e 2
1Abrogato
2 Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:
a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel 12 franchi libro genealogico
b. esami funzionali:
1. per ogni apprezzamento della conformazione (descrizione 9 franchi lineare e classificazione)
2. campioni di latte:
- per ogni analisi di un campione di latte con il me- 5 franchi
1 RS 916.310
2015–......