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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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1. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con

campione reso anonimo e stima dei valori genetici 440 franchi

2. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con

campione conosciuto e stima dei valori genetici 180 franchi

Art. 22 cpv. 2

2Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 22a Concessione dei contributi

1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:

a. allevamento di bovini 72 %

b. allevamento di equini 4 %

c. allevamento di suini 10,75 %

d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5%

e. allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 %

f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 %

g. allevamento di api mellifere 0,8 %

2 Se i fondi per una categoria di allevamento non sono sufficienti per concedere i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21, l'UFAG adegua l'importo di ogni misura zootecnica per la categoria di allevamento interessata.

3 Per l'adeguamento è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per il calcolo del rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell’ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.