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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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1. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con
campione reso anonimo e stima dei valori genetici 440 franchi
2. per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con
campione conosciuto e stima dei valori genetici 180 franchi
Art. 22 cpv. 2
2Abrogato
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 22a Concessione dei contributi
1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:
a. allevamento di bovini 72 %
b. allevamento di equini 4 %
c. allevamento di suini 10,75 %
d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5%
e. allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 %
f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 %
g. allevamento di api mellifere 0,8 %
2 Se i fondi per una categoria di allevamento non sono sufficienti per concedere i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21, l'UFAG adegua l'importo di ogni misura zootecnica per la categoria di allevamento interessata.
3 Per l'adeguamento è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per il calcolo del rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell’ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.