Progetto
Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 53Fedlex · Progetto
lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve corrispondere all'articolo 5 ODerr.
6 La carne può essere trasformata in preparati o prodotti a base di carne soltanto se tali preparati o prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Questi devono essere dichiarati conformemente al capoverso 4
9Abrogato
10 I preparati e i prodotti a base di carne possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall'Unione europea.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova