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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

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lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve corrispondere all'articolo 5 ODerr.

6 La carne può essere trasformata in preparati o prodotti a base di carne soltanto se tali preparati o prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Questi devono essere dichiarati conformemente al capoverso 4

9Abrogato

10 I preparati e i prodotti a base di carne possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall'Unione europea.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova