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Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

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Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero

(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1,

decreta:

Art. 1 Convenzione sulla collaborazione

1La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

2La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:

a. promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;

b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

3La convenzione sulla collaborazione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

4La competenza di concludere la convenzione sulla collaborazione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2 Esecuzione

1Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

2Esso emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS ..........

1 RS 101 2015–......