Progetto
Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)
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Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero
(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1,
decreta:
Art. 1 Convenzione sulla collaborazione
1La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
2La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
a. promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
3La convenzione sulla collaborazione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
4La competenza di concludere la convenzione sulla collaborazione è delegata al Consiglio federale.
Art. 2 Esecuzione
1Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
2Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 3 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS ..........
1 RS 101 2015–......