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Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 4 pagine
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e. nelle procedure di ricorso contro le decisioni prese conformemente agli articoli 39, 40a e 40b non può essere invocata l’inadeguatezza.
Art. 55b Riduzione delle tariffe in caso di evoluzione dei costi superiore alla
media
1 Se sull’arco di un anno civile (anno di riferimento) i costi medi per assicurato in un settore ambulatoriale di un Cantone aumentano di un tasso superiore a due punti percentuali rispetto all’aumento medio dei costi per assicurato in questo settore per tutta la Svizzera, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, ridurre del 10 per cento al massimo le tariffe applicabili nel Cantone, approvate secondo l’articolo 46 capoverso 4 o stabilite secondo l’articolo 47.
2 Il Consiglio federale limita a un anno al massimo la validità dell’ordinanza che stabilisce la riduzione delle tariffe. Esso può prorogare tale ordinanza a più riprese per una durata di un anno al massimo, se le condizioni di cui al capoverso 1 continuano a essere soddisfatte durante l’anno civile successivo all’anno di riferimento.
3 Prima di emanare o di prorogare tale ordinanza, il Consiglio federale consulta il Cantone e tiene conto del livello dei costi sul piano cantonale e delle circostanze particolari, segnatamente dell’attuazione dell’articolo 40a e del trasferimento di terapie dal settore stazionario a quello ambulatoriale.
4 In caso di riduzione delle tariffe secondo il presente articolo, l’articolo 55 non è applicabile.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova