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Consultazione 2014/78: Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali · 4 pagine
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Traduzione1
Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,
viste la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il
20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a Izmir il 26 e il 27 aprile 2011;
visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013;
considerata la necessità di provvedere affinché la Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell’uomo in Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:
«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti
dell’uomo istituita dalla presente Convenzione,»
Articolo 2
1. All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto:
«I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22».
2. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21.
1 Traduzione del testo originale inglese e francese. RS .......... 2014 ......