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Consultazione 2015/102: Ordinanza del DATEC sulla verifica dell'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico · 2 pagine
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Ordinanza del DATEC sulla verifica dell’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico
del
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC,
visto l’allegato 3.1 numero 2 numero 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque1 (OPAc),
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce:
a le sostanze in base alle quali si deve misurare l’efficienza depurativa delle
misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque2;
b come calcolare l’efficacia depurativa.
Art. 2 Misurazione dell’efficienza depurativa
Per verificare l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce si deve misurare la concentrazione delle seguenti sostanze. Queste sono suddivise nella categoria 1 (sostanze molto bene eliminabili) e nella categoria 2 (sostanze bene eliminabili):
a. categoria 1
amisulpride (n. CAS 71675-85-9);
carbamazepina (n. CAS 298-46-4);
citalopram (n. CAS 59729-33-8);
claritromicina (n. CAS 81103-11-9);
diclofenac (n. CAS 15307-86-5);
idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5);
RS ..........
1 RS 814.201
2 RS 814.20
2013–......