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Consultazione 2015/102: Ordinanza del DATEC sulla verifica dell'efficienza depurativa delle misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico · 2 pagine
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metoprololo (n. CAS 37350-58-6);
venlafaxina (n. CAS 93413-69-5).
b. categoria 2
benzotriazolo (n. CAS 95-14-7);
candesartan (n. CAS 139481-59-7);
irbesartan (n. CAS 138402-11-6);
miscela di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 5-metilbenzotriazolo (n. CAS 136-85-62).
Art. 3 Calcolo dell’efficienza depurativa
1Il calcolo dell’efficienza depurativa avviene in base ad almeno sei sostanze se:
a. la concentrazione di tali sostanze supera nell’acqua di scarico in entrata di
almeno 10 volte il limite di accertamento;
b. le sostanze della categoria 1 sono rappresentate con un rapporto da due a
uno rispetto alle sostanze 2.
2Se fra le sostanze da misurare sono presenti meno di sei sostanze in una concentrazione secondo il capoverso 1 lettera a, l’autorità cantonale, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, stabilisce, sempre che ciò sia opportuno, ulteriori sostanze per calcolare l’efficienza depurativa.
3Determinante per l’ottenimento dell’efficienza depurativa richiesta è il valore medio di tutte le sostanze utilizzate per il calcolo.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il … .
… Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Doris Leuthard