Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine

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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente la revisione dell’ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione

agevolazioni concernenti i requisiti (suissetec, as, ImmoClima Svizzera, ASMS, riscaldamenti a legna, ASF).

Per quanto riguarda la proposta che i lavori eseguiti dai titolari di autorizzazioni limitate siano seguiti dal punto di vista tecnico da un servizio d’ispezione accreditato, i pareri pervenuti non sono uniformi. Mentre alcuni sono compleamente contrari all'obbligo di fare seguire i lavori dal punto di vista tecnico (ImmoClima Svizzera, riscaldamenti a legna, ASF, Siemens), altri chiedono che, oltre che dai servizi d'ispezione accreditati, i lavori possano essere seguiti anche da organi di controllo indipendenti e da imprese titolari di un'autorizzazione generale d'installazione (suissetec, Oberli, VAS, FEA).

Articolo 21 Esami

L'articolo 21 attribuisce all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFSN) il compito di organizzare gli esami necessari per ottenere le autorizzazioni limitate d’installazione. I pareri evidenziano contrasti fra chi ritiene che l'organizzazione di questi esami debba invece essere affidata alle organizzazioni del mondo del lavoro (USIE, VAEI, VBLEI, VThEI) e chi, per contro, l'affiderebbe a istituti di formazione qualificati come, per esempio, scuole specializzate superiori, scuole universitarie professionali o centri di formazione di singoli settori (ImmoClima Svizzera, riscaldamenti a legna, ASF, Siemens, suissetec).

Articoli da 23 a 25 Notificazioni

Per quanto concerne le disposizioni relative alle notificazioni (art. 23 – 25), dalla consultazione emerge la necessità di chiarire i casi in cui si può fare a meno della notifica, di per se obbligatoria, dei lavori d'installazione prima della loro esecuzione (art. 23) (electrosuisse, AES, Kreis, groupe e, ewz, ASCE, VAS, Bonadio, Swisscom) e chi deve consegnare, e in quali casi, il rapporto di sicurezza al proprietario o al gestore di rete al termine dei lavori (art. 24) (BL, electrosuisse, AES, EBS, ewz, groupe e,

ASCE, VAS, Swisscom, Swissolar). In relazione agli obblighi di notificazione in caso di autorizzazioni d’installazione limitate (art. 25) incontra resistenza soprattutto la norma proposta per gli impianti temporanei e i cantieri (economie suisse, SSIC, infra, ASCE, VAS).

Sezione 3 Rapporto di sicurezza

Per quanto riguarda il rapporto di sicurezza, dà adito ad osservazioni soprattutto il collaudo per gli impianti per la produzione in proprio raccordati a una rete di distribuzione (art. 35). Diversi partecipanti alla consultazione chiedono che il proposto collaudo per questi impianti sia stralciato, ovvero che non sia introdotto (SH, TG, groupe e, Troller, Schopfer). Ulteriori osservazioni riguardano il contenuto del rapporto di sicurezza (art. 37); si propone di rendere necessaria la fornitura di indicazioni supplementari, in particolare per gli organi di sicurezza (AES, VAS, ewz, groupe e, BKW, EBS, Zeindler).

Allegato Controlli periodici

In relazione alla definizione dei periodi di controllo, si richiama l'attenzione soprattutto sulle norme internazionali concernenti il controllo di impianti in zone di protezione contro le esplosioni (AVDEL,

CARBURA, Zeindler, TK 31, ASCE, DSM, BASF, Syngenta, CIMO, Huntsman, Camera di commercio del Vallese, Lonza, infrapark Baselland, AICAA, thuba). Inoltre vengono formulate osservazioni in merito al controllo degli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario (electrosuisse, ASCE,

VAS, APF, EBS, Oberli, AVDEL) e proposte su come i diversi sistemi di installazione e di protezione (messa al neutro secondo lo schema III) devono essere controllati (electrosuisse, ASCE, SUVA).