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Consultazione 2015/105: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (revisione parziale) · 9 pagine
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Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
a. In tutta l’ordinanza l’espressione «Dipartimento» è sostituita con «DATEC».
b. In tutta l’ordinanza l’espressione «montatore elettricista con attestato federale di capacità» è sostituita con «installatore elettricista AFC».
Art. 7 Autorizzazione per le persone fisiche
Le persone fisiche che eseguono sotto propria responsabilità lavori d’installazione ottengono l’autorizzazione generale d’installazione, a condizione che:
a. siano del mestiere;
b. si impegnino a portare a termine la formazione continua necessaria ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale; e
c. offrano la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 8 Persone del mestiere nel settore dell’installazione
1 Persona del mestiere è chi ha superato l’esame nelle materie professionali dell’esame superiore (esame di maestria) nella professione di installatore elettricista (persona del mestiere).
2 È inoltre persona del mestiere anche chi può certificare di avere svolto un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente nel settore dell’installazione per un periodo di tre anni, ha superato un esame pratico e:
a. possiede un attestato federale di capacità nella professione di «installatore elettricista AFC» e un diploma di una scuola universitaria professionale SUP in tecnica energetica / elettrotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o un diploma di una scuola specializzata superiore SSS oppure un diploma equivalente;
b. possiede un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o ha conseguito la maturità e possiede un diploma SUP (Bachelor o Master of science SUP) in tecnica energetica / elettrotecnica o un diploma SSS oppure un diploma equivalente; o
c. possiede un diploma federale (esame professionale federale superiore, EPS) in una professione affine a quella di installatore elettricista.
3 Il DATEC stabilisce i particolari dell’esame pratico. In base alla formazione precedente possono essere definite diverse materie d’esame; i settori delle norme, delle tecniche di misurazione e dei controlli degli impianti devono essere esaminati in ogni caso.
4 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza di una formazione estera e riguardo alle professioni affini a quelle di installatore elettricista AFC.
Art. 9 Autorizzazione per le imprese
1 Ottengono l’autorizzazione generale d’installazione le imprese che:
a. occupano una persona del mestiere, integrata nell’impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione (responsabile tecnico);
b. si impegnano a far sì che le persone del mestiere portino a termine le formazioni continue necessarie ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale; e
c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.
2 Le succursali delle imprese di cui al capoverso 1 non necessitano di una propria autorizzazione generale d’installazione. Come le imprese stesse, devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1.
3 Se un’impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, l’autorizzazione generale d’installazione è accordata solo se:
a. il suo tasso di occupazione è di almeno il 40 per cento;
b. l’onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione; e
c. il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due imprese.
Art. 10 Organizzazione dell’impresa
1 Le imprese devono occupare a tempo pieno almeno un responsabile tecnico ogni 20 persone occupate nell’installazione.