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Consultazione 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio» · 2 pagine

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Art. 42sexiescpv. 1 lett. a

1Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

a. l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive (art. 42tercpv. 3);

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.