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Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 4 pagine
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Legge federale sull’assicurazione malattie Progetto preliminare (LAMal)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del [data della decisione della Commissione]1 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, visto il parere del Consiglio federale del [data]2,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 2 lett. a
2 Queste prestazioni comprendono:
a. gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure nell’ambito di una cura ospedaliera dispensate:
2bis. dagli infermieri,
Art. 25a cpv. 1 e 2 primo periodo
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatoriamente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura:
a. previa prescrizione o indicazione medica;
b. da un infermiere senza prescrizione o indicazione medica.
2 I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte da un medico e da un infermiere congiuntamente sono rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). ...
Minoranza (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz)
1FF 2014 ...
2FF 2014 ...
3 RS 832.10
2002–......