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Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 4 pagine
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2 I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica previa consultazione degli infermieri competenti sono rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). ...
Art. 33 cpv. 1bis
1bis Designa le prestazioni i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o ai quali l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presta un contributo secondo l’articolo 25a capoverso 1, se tali prestazioni:
a. sono dispensate da infermieri che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico;
b. sono dispensate da infermieri che effettuano prestazioni senza prescrizione o indicazione di un medico;
c. sono prescritte congiuntamente da un medico e da un infermiere.
Minoranza (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz)
c. stralciare
Art. 35 cpv. 2 lett. dbis
2 Sono fornitori di prestazioni:
dbis. gli infermieri e le organizzazioni che li occupano;
Minoranza (Bortoluzzi, de Courten, Parmelin)
Art. 40a Infermieri
1 Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione degli infermieri, fatto salvo il capoverso 2.
2 L’autorizzazione degli infermieri dipende in particolare dalla stipula di un contratto di autorizzazione con uno o più assicuratori. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 55a cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2 e 4
1 Il Consiglio federale può far dipendere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone seguenti: