Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 8 pagine
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4.2.2 Osservazioni dei partecipanti all’indagine conoscitiva
AG, AR, NE, SG, SH, SO, ZG, ZH, LU, Forum PMI, Holzbau Schweiz, Lignum si sono
espressi favorevolmente senza riserve.
UR, FR, UIALM BL, VS, AIPL, AUSL, USAM, costruzionesvizzera propongono una
formulazione più precisa del capoverso 5:
«Ciascun punto di un locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se nessuna delle uscite del locale dà
direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.»
UIALM BL è favorevole a questa nuova formulazione in quanto, a suo parere, vi sarebbe una contraddizione tra l’articolo 7 capoverso 3 e 5. La lunghezza della via d’evacuazione
dovrebbe distare non più di 50 metri solo nel caso di due uscite o due trombe di scale
indipendenti.
BE, GL, OW, TG, VD, DCPA hanno formulato la seguente modifica:
«Ciascun punto di un locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se nessuna delle uscite del locale dà
direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.»
AI propone una modifica simile: (concerne soltanto la versione tedesca)
«Ciascun punto di un locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se nessuna delle uscite del locale dà
direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.»
Secondo SZ, TG, DCPA, la LL non ammette l’evacuazione attraverso un locale adiacente / zona multiuso.
Per evitare errori d’interpretazione, SZ propone quindi di aggiungere una frase al capoverso:
«Ciascun punto di un locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se nessuna delle uscite del locale dà
direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri. La via di fuga all’interno dell’unità d’utilizzo per raggiungere una via di fuga orizzontale o verticale può condurre al massimo attraverso un locale adiacente (p. es. zone multiuso).»
AR, TI e UIALM BL chiedono una formulazione più precisa delle indicazioni concernenti l’articolo 8 capoverso 5.
FR, GE, GL, GR, JU, TG propongono di modificare l’articolo 8 capoverso 7 con una
formulazione potestativa:
«Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l’autorità competente può prevedere un maggior numero di vie d’evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.»
GE ritiene che tale proposta sia problematica in quanto le misure supplementari concernono unicamente le vie di fuga e la loro lunghezza. Inoltre, secondo questa ipotesi, la
responsabilità andrebbe a ricadere dal datore di lavoro sull’organo d’esecuzione. Una simile formulazione potrebbe anche comportare un aumento delle azioni per responsabilità contro lo Stato nel caso in cui non vi fossero misure supplementari disponibili.
Swico chiede un’applicazione restrittiva delle misure supplementari.
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