Progetto

Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero,

ordina

I

L'ordinanza del 23 dicembre 19711 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è modificata come segue:

Art. 1 Definizione di orologio

1Per orologi s'intendono

a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso;

b. gli apparecchi di cronometria la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui movimento:

1. non superi 60 mm di larghezza, lunghezza o diametro, o

2. non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

2Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza e il diametro, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.

3Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano al cinturino.

Art. 1a lett. d e e

È considerato orologio svizzero l'orologio:

d. le cui caratteristiche essenziali risultano da attività, segnatamente lo sviluppo tecnico, compiute in Svizzera:

1. per gli orologi meccanici almeno la costruzione meccanica e la prototipazione,

2. per gli orologi non esclusivamente meccanici almeno la costruzione meccanica, la progettazione dei circuiti stampati, la progettazione del display, la progettazione del software e la prototipazione, e

e. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1 lett. bbise bter, cpv. 2 lett. a, abis, atere c e cpv. 3

Definizione del movimento svizzero

1È considerato movimento svizzero il movimento:

bbis. le cui caratteristiche essenziali risultano da attività, segnatamente lo sviluppo tecnico, compiute in Svizzera:

1. per i movimenti meccanici almeno la costruzione meccanica e la prototipazione,

2. per i movimenti non esclusivamente meccanici almeno la costruzione meccanica, la progettazione dei circuiti stampati, la progettazione del display, la progettazione del software e la prototipazione, e

bter. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

2Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

a. abrogato;

abis. il costo del quadrante è preso in considerazione se quest’ultimo:

1. svolge una funzione elettronica, e

2. è destinato a orologi con display elettro-ottico o modulo solare;

ater. il costo dei circuiti integrati, dei moduli elettronici, dei moduli captatori di energia, dei moduli display elettro-ottici e dell'organo regolatore (quarzo) deve essere tenuto in considerazione anche se tali materiali non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera;

c. il costo dell'assiematura può essere considerato se non supera il valore dei pezzi costitutivi stranieri riconosciuti come equivalenti inclusi nel movimento svizzero in questione.

3Sono fatte salve le disposizioni dell'Accordo complementare del 20 luglio 19722 all'Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri.

Art. 2a Definizione di pezzo costitutivo svizzero

È considerato pezzo costitutivo svizzero il pezzo:

1 RS 232.119

2 RS 0.632.290.131

2015–...