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Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 2 pagine
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a. che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera, e
b. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.
Art. 2b Definizione di assiematura in Svizzera
1È considerata assiematura ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a l'assemblaggio di tutti i pezzi costitutivi del movimento che non sono stati oggetto di precedenti sottoassiemi.
2Nonostante il capoverso 1, i sottoassiemi realizzati all'estero sono ammissibili:
a. per i movimenti esclusivamente meccanici:
un ruotismo;
b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:
1. un modulo elettronico,
2. un modulo display elettro-ottico,
3. un modulo captatore di energia,
4. un organo regolatore (quarzo),
5. un ruotismo,
6. un motore comprensivo di rotore e bobina.
Art. 2c Costi di produzione
Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:
a. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre in Svizzera a causa delle condizioni naturali;
b. i costi dei materiali che per motivi oggettivi non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera;
c. i costi di imballaggio;
d. le spese di trasporto;
e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti;
f. il costo della pila.
Art. 3, rubrica e cpv. 1 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera
1Il nome «Svizzera», le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera», «qualità svizzera» oppure altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest’ultimo, nonché la croce svizzera o i segni che possono essere confusi con essa, devono essere utilizzate unicamente per gli orologi e i movimenti svizzeri.
Art. 4, cpv. 1
1È considerata svizzera la cassa d'orologio che è stata sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (quale la punzonatura, la lavorazione o la pulitura), che è stata assiemata e controllata in Svizzera e i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.
Art. 9
1La presente ordinanza entra in vigore il …, ad eccezione degli articoli 1a lettera d, 2 capoverso 1 lettera bbise capoverso 2 lettera ater.
2Gli articoli 1a lettera d, 2 capoverso 1 lettera bbise capoverso 2 lettera aterentrano in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova