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Consultazione 2015/4: Revisione totale dell'ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione · 2 pagine
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Ordinanza sulle tasse della procedura di espropriazione
del xx. xxxxxx 2016
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sulla espropriazione (LEspr),
ordina:
Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina le tasse per le operazioni eseguite dalle commissioni federali di stima e dalla commissione superiore di stima nelle procedure di espropriazione.
2Per quanto non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Calcolo delle tasse
1Le commissioni federali di stima riscuotono le tasse in base al tempo impiegato.
2La tassa per un’ora di lavoro ammonta a:
a. per il presidente di una commissione federale di stima fr. 310.– e il supplente:
b. per i membri delle commissioni federali di stima e per fr. 250.– l’attuario:
c. per i membri della commissione superiore di stima: fr. 360.–
3Le spese sono calcolate a parte.
Art. 3 Tasse dei municipi, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nonché dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
1Le tasse per le operazioni eseguite dai municipi, dagli uffici del registro fondiario e dagli uffici di ripartizione nelle procedure di espropriazione sono determinate in base alle corrispondenti tariffe cantonali e comunali. Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito.
RS 711.3
1RS 711