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Consultazione 2015/4: Revisione totale dell'ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione · 2 pagine

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Ordinanza sulle tasse della procedura di espropriazione

del xx. xxxxxx 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sulla espropriazione (LEspr),

ordina:

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza disciplina le tasse per le operazioni eseguite dalle commissioni federali di stima e dalla commissione superiore di stima nelle procedure di espropriazione.

2Per quanto non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 2 Calcolo delle tasse

1Le commissioni federali di stima riscuotono le tasse in base al tempo impiegato.

2La tassa per un’ora di lavoro ammonta a:

a. per il presidente di una commissione federale di stima fr. 310.– e il supplente:

b. per i membri delle commissioni federali di stima e per fr. 250.– l’attuario:

c. per i membri della commissione superiore di stima: fr. 360.–

3Le spese sono calcolate a parte.

Art. 3 Tasse dei municipi, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nonché dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

1Le tasse per le operazioni eseguite dai municipi, dagli uffici del registro fondiario e dagli uffici di ripartizione nelle procedure di espropriazione sono determinate in base alle corrispondenti tariffe cantonali e comunali. Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito.

RS 711.3

1RS 711

2 RS 172.041.1