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Consultazione 2015/4: Revisione totale dell'ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione · 4 pagine
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Ordinanza sulle indennità delle commissioni federali di stima
del xx. xxxxxx 2016
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sulla espropriazione (LEspr),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le indennità per l’attività delle commissioni federali di stima e della commissione superiore di stima.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. presidenza: il presidente di una commissione federale di stima e il suo supplente;
b. attività della commissione: attività nell’ambito dei compiti di una commissione federale di stima o di una commissione superiore di stima, comprese attività generali che non possono essere messe direttamente in relazione con una specifica procedura di espropriazione, in particolare la redazione di rapporti d’attività e la partecipazione a conferenze;
c. personale ausiliario: personale amministrativo che supporta le commissioni federali di stima nella loro attività.
Art. 3 Indennità in funzione del tempo impiegato
1Tutti i lavori effettuati in relazione all’attività delle commissioni federali di stima o della commissione superiore di stima nonché il tempo di viaggio sono indennizzati in funzione del tempo impiegato.
2L’indennità per un’ora di lavoro ammonta a:
a. per i membri della commissione superiore di fr. 190.– stima:
b. per la presidenza delle commissioni federali di fr. 160.– stima:
RS 711.3
1 RS 711