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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
del
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF),
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alla verdura fresca, alla verdura congelata e alla frutta fresca dei contingenti doganali n. 15, 16, 17, 18 e 19 conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole.
Art. 2 Periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente
senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali I periodi per le importazioni all’aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OIEVFF sono fissati nell’allegato 1.
Art. 3 Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali
La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b OIEVFF è fissata nell’allegato 2.
Art. 4 Termini per la notifica delle prestazioni all’interno del Paese e dei
ritiri indigeni
La persona avente diritto notifica:
a. la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a OIEVFF entro i termini seguenti:
RS ...
1 RS 916.121.10
2 RS 916.01
2016–......