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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine
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6. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo
6.1 L’offerente con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni vigenti in materia di
protezione del lavoro e le condizioni di lavoro nonché il principio di parità salariale tra donna e uomo. Valgono come condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro o, in mancanza, le condizioni di lavoro effettive usuali per il luogo e la professione. L’offerente con sede all’estero rispetta le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all’estero, ma almeno le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro.1
6.2 Se l’offerente distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall’estero per eseguire la presta-
zione devono essere rispettate le disposizioni della legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati.
6.3 Qualora violi degli obblighi di cui al presente numero 6, l’offerente è tenuto a pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena ammonta per ogni violazione al 10 per cento dell’intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera l’offerente dall’osservanza di questi obblighi.
7. Retribuzione
7.1 L’offerente fornisce le prestazioni:
a. secondo il dispendio con limite superiore della retribuzione (tetto delle spese); oppure
b. a prezzi fissi.
7.2 La retribuzione concordata contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al
corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare i costi per il trasferimento di diritti, la documentazione e il materiale nonché tutte le spese, le prestazioni della segreteria, tutte le prestazioni sociali e altre prestazioni assicurative per infortunio, malattia, invalidità e decesso nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).
7.3 L’offerente emette la fattura secondo il piano di pagamento. Se non è stato concordato un
piano di pagamento, la fattura è emessa dopo la fornitura delle prestazioni. L’IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo patto contrario, il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura correttamente emessa.
7.4 Per gli acquisti dell’Amministrazione federale centrale3 l’offerente è tenuto a inviare al com-
mittente una fattura elettronica4 qualora il valore contrattuale superi i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente comunica le possibilità di trasmissione della fattura.
8. Mora
8.1 L’offerente è senz’altro costituito in mora in caso di mancata osservanza dei termini fissi
convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell’adempimento); negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida con fissazione di un congruo termine.
8.2 Se è costituito in mora, l’offerente è tenuto a pagare una pena convenzionale pari all’1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo del 10 per cento dell’intera retribuzione, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.
8.3 Il pagamento della pena convenzionale non libera l’offerente dall’osservanza degli
obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarci-
mento del danno.
1.1
1Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9.7.1948 concer-
nente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 dell’1.7.1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).
2 RS 823.20
3 Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)
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