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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine
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9. Responsabilità
9.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all’altra parte, se non provano che non è
loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
9.2 Le parti rispondono per il comportamento del loro personale ausiliario e di terzi da essi
incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.
10. Assicurazioni sociali
Se impiega dei lavoratori, l’offerente trasmette alle assicurazioni sociali le necessarie comunicazioni per sé e i suoi collaboratori. I lavoratori indipendenti devono inoltre provare, in occasione della presentazione dell’offerta, di essere affiliati a una cassa di compensazione.
11. Diritti di protezione
11.1 L’offerente trasferisce al committente tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di
tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo) concernenti i risultati del lavoro realizzati nel quadro dell’adempimento del contratto. Egli rinuncia all’esercizio di diritti della personalità non trasferibili.
11.2 Tutti i diritti di protezione concernenti i risultati del lavoro che costituiscono il contenuto del
contratto e non sono sorti nel quadro dell’adempimento del contratto (risultati del lavoro preesistenti) permangono presso l’offerente. Quest’ultimo conferisce al committente un diritto di utilizzazione, indenunciabile e senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di concedere sub-licenze e di cessione nonché il diritto di modifica.
11.3 L’offerente garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti
necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Egli si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione e ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al committente da tali pretese.
12. Mantenimento del segreto
12.1 Le parti trattano in via confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note
né generalmente accessibili o per cui per loro natura esiste in buona fede un interesse al mantenimento del segreto. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in via confidenziale. L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione dei rapporti contrattuali.
12.2 L’obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare le seguenti fat-
tispecie e informazioni: nome e luogo dell’offerente, oggetto e valore della commessa acquistata, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Restano riservati gli obblighi di dichiarazione vincolanti previsti dal diritto svizzero (ad es. secondo la LTras5 o la LAPub6).
12.3 Qualora violino gli obblighi di cui al presente numero 12, le parti sono tenute a pa-
gare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell’intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall’osservanza di tali obblighi.
13. Protezione e sicurezza dei dati
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati, a proteggere efficacemente i dati nel quadro dell’esecuzione del contratto e a impedire che giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.
1.1