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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine

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Condizioni generali (CG) della Confederazione per commesse di servizi

1. Campo d’applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l’esecu-

zione di contratti concernenti le prestazioni di servizi, segnatamente nei settori della consulenza, della progettazione, dell’assistenza e della formazione.

1.2 Con la presentazione di un’offerta al committente, l’offerente accetta le presenti CG. Le

parti possono concordare deroghe per iscritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2. Offerta

2.1 L’offerta viene allestita sulla base della richiesta d’offerta del committente.

2.2 Nell’offerta l’offerente indica separatamente l’IVA.

2.3 L’offerta, comprese eventuali dimostrazioni, avviene a titolo gratuito, sempre che nella ri-

chiesta d’offerta non sia stabilito diversamente.

2.4 L’offerta è vincolante nel periodo stabilito nella richiesta d’offerta. Se manca un’indicazione

in tal senso, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell’offerta.

3. Esecuzione

3.1 L’offerente si impegna, come specialista, ad adempiere il contratto in modo diligente, fe-

dele e competente. Egli garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondano alle condizioni e alle specifiche contrattuali nonché alle disposizioni di legge.

3.2 L’offerente informa regolarmente il committente sull’evoluzione dei lavori e comunica

senza indugio per iscritto tutte le circostanze che pregiudicano o minacciano un’esecuzione conforme al contratto.

3.3 Il committente ha in ogni momento un diritto di controllo e di informazione su tutte le parti

della commessa.

3.4 Senza procura scritta l’offerente non è autorizzato a rappresentare il committente; egli non

può obbligare il committente nei confronti di terzi.

4. Impiego di collaboratori

4.1 L’offerente impiega unicamente collaboratori selezionati accuratamente e con una buona

formazione che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Su richiesta del committente sostituisce i collaboratori che non dispongono delle necessarie conoscenze professionali o che in altro modo pregiudicano o mettono a rischio l’adempimento del contratto.

4.2 L’offerente sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del com-

mittente.

5. Ricorso a terzi

5.1 L’offerente può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) per la fornitura

delle sue prestazioni unicamente previo consenso scritto del committente. Egli rimane responsabile della fornitura delle prestazioni contrattuali da parte dei terzi incaricati.

5.2 L’offerente trasferisce ai terzi incaricati gli obblighi di cui ai numeri 4 (impiego di collabora-

tori), 6 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 12 (mantenimento del segreto) e 13 (protezione e sicurezza dei dati).