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Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 4 pagine
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Condizioni generali (CG) della Confederazione per l’acquisto di beni
1. Campo d’applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l’esecu-
zione di contratti concernenti l’acquisto di beni (compreso l’eventuale montaggio).
1.2 Con la presentazione di un’offerta al compratore, il venditore accetta le presenti CG. Le
parti possono concordare deroghe per iscritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.
2. Offerta
2.1 L’offerta viene allestita sulla base della richiesta d’offerta del compratore.
2.2 Nell’offerta il venditore indica separatamente l’IVA e le spese di trasporto.
2.3 L’offerta, compresa l’eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, sempre che nella
richiesta d’offerta non sia stabilito diversamente.
2.4 L’offerta è vincolante nel periodo stabilito nella richiesta d’offerta. Se manca un’indicazione
in tal senso, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell’offerta.
3. Ricorso a terzi
Se per l’adempimento del contratto il venditore ricorre a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori), trasferisce loro gli obblighi di cui ai numeri 4 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 13 (mantenimento del segreto) e 14 (protezione e sicurezza dei dati). Il venditore rimane responsabile della fornitura delle prestazioni contrattuali da parte dei terzi incaricati.
4. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità sala-
riale tra donna e uomo
4.1 Il venditore con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni vigenti in materia di
protezione del lavoro e le condizioni di lavoro nonché il principio di parità salariale tra donna e uomo. Valgono come condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro o, in mancanza, le condizioni di lavoro effettive usuali per il luogo e la professione. Il venditore con sede all’estero rispetta le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all’estero, ma almeno le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro.1
4.2 Se il venditore distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall’estero per eseguire la pre-
stazione devono essere rispettate le disposizioni della legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati.
4.3 Qualora violi degli obblighi di cui al presente numero 4, il venditore è tenuto a pa-
gare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile al-
1.1
1Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9.7.1948
concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 dell’1.7.1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).