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Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 3 pagine
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Legge federale RU 20XX
f. le sanzioni che incidono sull’utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b. le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato;
c. le multe le relative spese processuali;
d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale, e le relative spese processuali.
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 10 cpv. 1 lett. g e cpv. 1bis
1 Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall’uso commerciale o professionale:
g. le sanzioni che incidono sull’utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
1bis Non sono deducibili:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b. le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato;
c. le multe, le pene pecuniarie e le relative spese processuali;
d. le sanzioni amministrative di natura finanziaria, nella misura in cui perseguono uno scopo penale, e le relative spese processuali.
Art. 25 cpv. 1 lett. a ed f nonché cpv. 1bis
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:
a. le imposte federali, cantonali e comunali;
f. le sanzioni che incidono sull’utile, nella misura in cui non perseguono alcuno scopo penale.
1bis Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b. le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato;
c. le multe e le relative spese processuali;