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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

A3 Organismi e accordi internazionali legati a specie esotiche invasive (elenco non esaustivo)

Convenzione sulla La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convention on diversità biologica Biological Diversity, CBD) assume un’importanza fondamentale. Le sue di-

sposizioni riguardano in particolare la problematica delle specie esotiche invasive, senza limitarsi a determinati specie o ecosistemi. La CBD è un accordo quadro vincolante, firmato dalla Svizzera ed entrato in vigore nel 1995. Nell’ambito della Global Invasive Alien Species Information Partnership59 è prevista la promozione dello scambio, tra le Parti, di informazioni sulle specie esotiche invasive.

Convenzione di Berna La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in

Europa (Convenzione di Berna, 1979, ratificata dalla Svizzera nel 1982) ha lo scopo di conservare la flora e la fauna selvatiche nonché i loro biotopi naturali, segnatamente se ciò richiede la cooperazione tra più Stati. La Convenzione svolge un ruolo importante in Europa per la protezione della diversità biologica. Le Parti sono tenute a sorvegliare e limitare rigorosamente l’introduzione di specie non autoctone.

Nell’ambito della Convenzione di Berna sono elaborati tra l’altro codici di condotta relativi all’utilizzazione di specie esotiche invasive (p. es. orticoltura60, giardini zoologici e acquari61).

AEWALa Svizzera è Parte anche dell’Accordo sugli uccelli acquatici africani e eu-

roasiatici (AEWA), un accordo internazionale nell’ambito della Convenzione di Bonn. L’AEWA prevede anche misure concernenti specie non autoctone (cfr. art. III cpv. 2 lett. g).

CITES La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di

fauna e flora minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) è una convenzione commerciale, che mira a preservare e a utilizzare in modo sostenibile le popolazioni di piante e animali. A seconda del grado di pericolo, l’esportazione e l’importazione di esemplari vivi o di loro parti e prodotti è vietata (all. I, con deroghe) o soggetta ad autorizzazione. L’USAV è autorità di esecuzione della CITES in Svizzera.

Organizzazione mondiale Il dritto dell’OMC disciplina il commercio transfrontaliero di merci e servizi. Per del commercio OMC quanto riguarda l’utilizzazione di organismi nocivi svolge un ruolo importante

in particolare l’accordo SPS (Sanitary and Phytosanitary Standard) dell’OMC, che mira a conciliare gli interessi legittimi della protezione dei vegetali con il postulato del libero scambio o del divieto di ostacoli al commercio inaccettabili.

Convenzione internazio- La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International nale per la protezione dei Plant Protection Convention, IPPC) è un accordo internazionale concluso

vegetali IPPC

59 http://giasipartnership.myspecies.info/

60 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/ias/Documents/Publication_Code_en.pdf

61 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2176840&SecMode=1&DocId=1943806&Usage=2