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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine
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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza
petente anche per altri organismi nocivi autoctoni ed esotici, che presentano un elevato potenziale di danno per il bosco. Per gestire i pericoli biotici nel bosco è stato elaborato un piano57, attualmente in fase di attuazione.
Servizio fitosanitario Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è l’organizzazione nazionale della federale (SFF) protezione dei vegetali richiesta dalla Convenzione internazionale per la
protezione dei vegetali. Secondo l’OPV, il SFF è un organo comune
dell’UFAG e dell’UFAM incaricato di coordinare l’esecuzione dell’OPV a livello nazionale e internazionale allo scopo di impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera e di lottare contro le infestazioni.
AFD Nell’ambito della protezione dei vegetali, l’Amministrazione federale delle
dogane (AFD) è l’autorità di accertamento al confine ed effettua, assieme al SFF, controlli mirati. I controlli sono svolti nell’ambito dell’OPV e della protezione delle specie.
EPPO La “European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)“
formula raccomandazioni per l’applicazione della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) sul territorio europeo. Misure vincolanti concernenti gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono emanate dal Comitato fitosanitario permanente a Bruxelles, in cui il SFF è rappresentato dall’UFAG.
L’EPPO elabora analisi dei rischi e gestisce un sistema d’informazione su scala europea. La segreteria dell’EPPO compila le liste A1 e A2 delle specie considerate come organismi nocivi particolarmente pericolosi – in base alle raccomandazioni dell’EPPO. La segreteria compila inoltre, come sistema di allerta precoce, la lista di allerta delle specie che possono rappresentare un rischio per gli Stati membri dell’EPPO.
Organismi patogeni per gli animali
Per le specie patogene per gli animali, la base giuridica principale è costituita dalla legge sulle epizoozie.
Epizoozie Secondo la legge sulle epizoozie (LFE), le epizoozie sono malattie animali
trasmissibili che possono essere trasmesse all’uomo, non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi, possono minacciare specie autoctone selvatiche, possono avere conseguenze economiche importanti e sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. È effettuata una distinzione tra le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie.
USAV L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) effet-
tua i controlli secondo il diritto sulle epizoozie sui mammiferi e gli invertebrati. Per quanto riguarda le epizoozie esistono un sistema di notifica su scala mondiale (World Animal Health Information System, WAHIS) dell’Office International des Epizooties (OIE) nonché un sistema di notifica all’interno dell’UE (Animal Disease Notification System).
Un elemento importante è l’ordinanza sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE).
57 http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11016/index.html?lang=it