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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine
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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza
Misura 3-1.2 «Attuazione dell’obbligo d’intervento per contenere specie esotiche invasive selezionate»
Descrizione La Confederazione, i Cantoni, i Comuni nonché i proprietari e i gestori di
fondi adottano autonomamente e sistematicamente misure di lotta per contenere le specie esotiche invasive secondo le disposizioni giuridiche e gli obiettivi (a partire dal livello C dello schema di classificazione del cap. 3.1; cfr. misura 1-4.1) sulle superfici di loro proprietà o sotto la loro responsabilità, fondandosi sulle raccomandazioni generali che scaturiscono dalle basi scientifiche (cfr. misura 1-1.1).
In caso di omissione da parte dei proprietari e dei gestori di fondi, l’autorità competente ordina, dopo un sollecito scritto, le misure di contenimento necessarie a carico del proprietario.
L’attuazione coordinata e sistematica dell’obbligo d’intervento è una condizione per contenere le specie esotiche invasive con una forte diffusione. L’attuazione corretta delle misure di lotta consente di risparmiare futuri costi molto più elevati (cfr. cap. 1).
Responsabilità Proprietari e gestori di fondi
Attori coinvolti Servizi specializzati comunali e cantonali interessati, UFAM
Attuazione/ - Informazioni sull’obbligo d’intervento nell’ambito della sensibilizzastrumenti zione della popolazione sulle specie esotiche invasive e i loro effetti
(cfr. misura 2-1.4)
- Diffusione delle informazioni rilevanti sull’obbligo d’intervento ai servizi specializzati comunali e cantonali nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché dei servizi specializzati cantonali (cfr. misura 1-2.3)
Adeguamenti Adeguamento delle basi giuridiche relative all’attuazione dello schema di necessari classificazione e delle relative disposizioni necessarie per le specie a par-
tire dal livello C
Decisioni necessarie Adeguamento delle basi giuridiche
Fabbisogno finanzia- Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere atrio supplementare tuate solo dopo l’adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della
loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla Fabbisogno di per-
proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di consesonale supplemen-
guenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giu-
tare
ridiche adeguate.
Indicatori - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati
sul rispetto dell’obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.5)
- Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Tappe principali
Termine previsto per Progressivamente mediante l’adeguamento delle basi giuridiche a partire l’attuazione dalla data di attuazione dello schema di classificazione