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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Uno Stato membro o la Svizzera può definire un'Entità come un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se: a) una delle due Entità controlla l'altra Entità; b) le due Entità sono soggette a gestione comune; o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica il ...*, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della

comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.

AMP/CH/EU/it 83