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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla
Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.
Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.
*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
AMP/CH/EU/it 85