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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e la Svizzera sono tenuti ad adottare norme e procedure

amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1. norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2. norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di

conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

AMP/CH/EU/it 86