Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Cittadini di uno Stato UE/AELS: ricongiungimento familiare (cap. 12.10 piano d’attuazione)
Il ricongiungimento familiare dei cittadini di uno Stato UE/AELS è disciplinato in modo esaustivo nell’ALC e non deve essere trattato nella LStr (e quindi nemmeno nell’avamprogetto). Secondo il piano d’attuazione del Consiglio federale, nei negoziati con l’UE è opportuno rinunciare a un’ulteriore limitazione del ricongiungimento familiare (limitazione alla famiglia nucleare; nuove condizioni d’ammissione per quanto concerne le conoscenze linguistiche o la frequentazione di corsi di lingue). La regolamentazione del ricongiungimento familiare è strettamente connessa con il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS che, a differenza delle condizioni d’ammissioni secondo la normativa determinante enunciata nell’articolo 121a Cost., non deve in linea di massima essere modificata.
L’ALC vigente considera già oggi la disponibiltà di un’abitazione conforme ai bisogni come una condizione necessaria per il ricongiungimento familiare (art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC). È tuttavia auspicabile concretizzare questa condizione nel senso che non deve essere possibile un ricongiungimento familiare se la fruizione di una tale abitazione è fonte di dipendenza dall’aiuto sociale. In base alla prassi in uso nei Cantoni, ciò potrebbe significare un inasprimento delle condizioni attuali.
Se in futuro il diritto dell'UE in materia di ricongiungimento familiare sarà modificato, la Svizzera dovrà, se necessario, tentare di negoziare un adeguamento dell'ALC o, per quanto possibile, procedere autonomamente a tali modifiche.
Cittadini di uno Stato UE/AELS: disciplinamento del soggiorno dopo l’ammissione (cap. 12.13 piano d’attuazione)
La durata dei permessi di dimora non è regolata nella LStr e di norma è di un anno. L’ALC prevede già una normativa esaustiva applicabile ai cittadini di uno Stato UE/AELS secondo cui i permessi hanno una durata di 5 anni; non occorre pertanto una normativa al riguardo nella LStr (e quindi nemmeno nell’avamprogetto).
Nell’ambito dei negoziati sull’ALC sarebbe opportuno portare avanti anche la variante secondo cui, anche per i cittadini di uno Stato UE/AELS, il permesso di soggiorno è emesso con una durata di un solo anno, come accade oggi per i cittadini di Stati terzi.
Priorità delle persone con permessi per frontalieri
Il gruppo d’esperti si è in seguito dichiarato favorevole a concedere, oltre che agli Svizzeri e agli stranieri con permesso di dimora o di domicilio (art. 21 cpv. 2 LStr), anche alle persone con permessi per frontalieri una priorità rispetto all’ammissione di nuovi lavoratori provenienti dall’estero (priorità dei lavoratori indigeni).
L’avamprogetto rinuncia a inserire i frontalieri tra i lavoratori indigeni poiché non risiedono in Svizzera e pertanto non possono essere considerati come facenti parte né del mercato del lavoro indigeno né del potenziale di forza lavoro indigeno. Le esperienze con le persone ammesse provvisoriamente mostrano invece che è ragionevole promuoverne una maggiore e più rapida integrazione nel mercato del lavoro, tenuto conto dell’abituale lunga durata del loro soggiorno. Una concessione preferenziale del permesso è tuttavia opportuna per le persone titolari di un permesso per frontalieri che percepiscono prestazioni dell’AD o di altre assicurazioni sociali in Svizzera.