Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 41 pagine
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1.4.3 Differenze e integrazioni rispetto al piano d’attuazione
Definizione dei contingenti e dei tetti massimi
Il piano d’attuazione (cap. 12.2) prevede che il Consiglio federale stabilisca i tetti massimi e i contingenti e che provveda a suddividerli tra i Cantoni. Nelle sue successive discussioni il gruppo d’esperti per l’attuazione dell’articolo 121a Cost. (cap. 1.4) ha tuttavia preferito una soluzione secondo cui i Cantoni si accordano su criteri in base ai quali suddividere i tetti massimi fissati dal Consiglio federale che, per la definizione dei contingenti cantonali, dispone soltanto di una competenza sussidiaria nel caso in cui i Cantoni non riescano a trovare un accordo. In linea di principio, l’avamprogetto prevede ora siffatta competenza cantonale (cfr. anche cap. 2.2.2).
Composizione della commissione dell’immigrazione
La variante principale dell’avamprogetto (progetto di legge) prevede che il Consiglio federale istituisca una commissione dell’immigrazione composta da rappresentanti delle autorità della migrazione e del mercato del lavoro della Confederazione e dei Cantoni. Un suo compito particolare consiste nel sentire le parti sociali (cfr. cap. 2.2.3). Le autorità effettivamente responsabili della politica della migrazione e dell’esecuzione dovrebbero quindi anche essere responsabili delle proposte relative alla definizione dei tetti massimi e dei contingenti.
È pure sottoposta a consultazione una variante secondo cui anche le parti sociali siedono nella commissione dell’immigrazione. Questa variante gode in particolare del sostegno dei rappresentanti dele parti sociali in seno al gruppo di esperti secondo i quali tutte le cerchie interessate devono essere rappresentate in una tale commissione extraparlamentare.
1.5 Perizia per l’attuazione
L’Ufficio federale di giustizia ha redatto una perizia che reca la data dell’8 aprile 201414 ed è intitolata «Angenommene Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung ": Auslegung der Artikel 121a und 197 Ziffer 9 (heute Ziff. 11)» («Iniziativa popolare accettata “Contro l’immigrazione di massa”: interpretazione degli articoli 121a e 197 numero 9 (oggi n. 11)» (trad.); testo disponibile soltanto in tedesco). La perizia è stata elaborata sulla base di un mandato conferito dal gruppo d’esperti istituito dalla SEM (cap. 1.3) e delinea il margine di manovra disponibile sotto il profilo giuridico per l’attuazione dell’iniziativa. In base a questa perizia dell’UFG, i competenti servizi e uffici federali diretti dalla DDIP hanno esaminato la compatibilità dei vigenti trattati internazionali con l’articolo 121a Cost. I risultati sono stati presentati nel rapporto della DDIP del 26 maggio 2014 «Auswirkungen der neuen Verfassungsbestimmungen Art. 121a und Art. 197 Ziff. 9 (heute Ziff. 11) auf die die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz"»15 («Ripercussioni delle nuove disposizioni costituzionali degli articoli 121a e 197 n. 9 (oggi n. 11) sugli impegni internazionali della Svizzera» (trad.); testo disponibile soltanto in tedesco) (cap. 1.6).
1.6 Requisiti di diritto internazionale pubblico
L’attuazione dell’articolo 121a Cost. deve rispettare gli impegni internazionali del Paese16.
14 https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/eu/fza/personenfreizuegigkeit/umsetz-mei/auslegung-bv-d.pdf
15 https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/eu/fza/personenfreizuegigkeit/umsetz-mei/auswirkung-voelkerrecht-d.pdf
16 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa», cap. 4.4