Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 41 pagine

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Nell’ambito delle misure d’accompagnamento vi è ad esempio anche la decisione sull’opportunità e la misura in cui il datore di lavoro che recluta nuovo personale straniero debba promuovere il potenziale indigeno. A tal fine si potrebbe istituire un apposito tributo o si potrebbe prevedere la creazione di posti di formazione. Queste misure potrebbero ridurre il fabbisogno di nuovo personale straniero, diminuendo di conseguenza anche l’immigrazione.

L’avamprogetto di adeguamento concernente la revisione della LStr rinviata al Consiglio federale dal Parlamento (integrazione; 13.030; cfr. introduzione) propone misure legislative per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone del settore dell’asilo (diritto di esercitare un’attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti; abolizione del contributo speciale dei richiedenti d’asilo e delle persone ammesse provvisoriamente con un’attività lucrativa). Queste persone fanno parte del potenziale indigeno.

1.4.2 Varianti del piano d’attuazione esaminate

Nel piano d’attuazione del Consiglio federale sono previste per alcuni parametri delle varianti, che sono state esaminate durante l’elaborazione dell’avamprogetto. Al riguardo l’avamprogetto propone le seguenti soluzioni:

Cittadini di uno Stato UE/AELS: priorità dei lavoratori indigeni (cap. 12.6 piano d’attuazione)

La priorità dei lavoratori indigeni deve in linea di massima essere presa in considerazione soltanto per la definizione dei tetti massimi e dei contingenti (art. 121a cpv. 3 Cost.: preferenza agli Svizzeri; sulla priorità dei lavoratori indigeni cfr. cap. 2.3).

La principale variante dell’avamprogetto prevede che sia esaminato caso per caso il rispetto del principio della priorità dei lavoratori indigeni, fermo restando che sono possibili eccezioni per le professioni in cui vi è una comprovata penuria di personale qualificato. Ciò deve valere anche per i cittadini di uno Stato UE/AELS. Un esame della priorità dei lavoratori indigeni è attualmente effettuato nei singoli casi per i cittadini di uno Stato terzo (art. 21 LStr).

L’ammissione dei cittadini di uno Stato UE/AELS per l’esercizio di un’attività lucrativa è esaustivamente regolato nell’ALC e non deve essere disciplinata nella LStr (e quindi nemmeno nell’avamprogetto). Per assoggettare d’ora innanzi questo gruppo di persone al principio della priorità dei lavoratori indigeni è necessario modificare l’ALC.

Viene però sottoposta a consultazione anche la variante prevista nel piano d’attuazione secondo cui, conformemente all’articolo 121a cpv. 3 Cost., si rinuncia a esaminare caso per caso il rispetto della priorità dei lavoratori indigeni per i cittadini di uno Stato UE/AELS e di tale priorità si tiene conto soltanto per stabilire i tetti massimi e i contingenti.

Questa variante ha il vantaggio di semplificare sostanzialmente la procedura e comporta di conseguenza minori oneri per le autorità e le imprese. Aumenta tuttavia la responsabilità delle autorità d’esecuzione all’atto dell’attribuzione dei contingenti, poiché non viene effettuato alcun esame della priorità dei lavoratori indigeni nei singoli casi. Occorre inoltre rilevare che, nella definizione astratta dei tetti massimi e dei contingenti, la priorità dei lavoratori indigeni può essere considerata soltanto in modo approssimativo. Tenerne conto anche nell’esame dei singoli casi è di conseguenza più efficace.