Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/6: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 41 pagine

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1.2 Fondamenti

L’avamprogetto di attuazione dell’articolo 121a Cost. si fonda in particolare sul piano d’attuazione del Consiglio federale del 20 giugno 20149 (piano d’attuazione; cap. 1.4), le perizie dell’Ufficio federale di giustizia e della Direzione del diritto internazionale pubblico (cap. 1.5) e le discussioni del gruppo di esperti sull’attuazione dell’articolo 121a Cost. e il loro rapporto di sintesi del 13 giugno 2014 (cap. 1.3). L’attuazione deve rispettare gli impegni internazionali del Paese (art. 3 cpv. 2 e 3 LStr; cap. 1.6). Sono fatti salvi i tre trattati non compatibili con le nuove disposizioni costituzionali che devono essere rinegoziati e adeguati (cap. 1.1 e 1.6).

La LStr e il presente avamprogetto si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS soltanto a titolo sussidiario. L’ALC prevale nella misura in cui contiene una normativa che deroga a quelle della LStr e quest’ultima non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 e 3 LStr). Per poter applicare il piano d’attuazione anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS occorre pertanto modificare in tal senso l’ALC (cap. 3.2 e cap. 13.2 piano d’attuazione).

L’avamprogetto contiene però anche principi e disposizioni in materia d’organizzazione che, a condizione di una modifica dell’ALC, varranno sia per i cittadini di uno Stato UE/AELS sia per i cittadini degli Stati terzi (p. es. competenze e principi per la definizione dei tetti massimi e contingenti; esame della priorità dei lavoratori indigeni nonché condizioni lavorative e salariali). Eventuali negoziati per modificare l’ALC dovranno essere strettamente coordinati con i lavori sul progetto di legge. Il commento dei singoli articoli farà riferimento alla necessità di modificare l’ALC (cap. 4).

L’avamprogetto continua a prevedere un sistema duale, indipendentemente dall’ALC, che in alcuni settori prevede un’ammissione privilegiata dei cittadini di uno Stato UE/AELS (cfr. cap. 3.1: nessun controllo delle qualifiche professionali, priorità nel reclutamento, contingenti separati; una normativa analoga già vigeva prima dell’entrata in vigore dell’ALC).

Gli eventuali negoziati per adeguare l’ALC devono essere strettamente coordinati con i lavori sul presente avamprogetto. A seconda del loro esito potrebbe essere necessario modificare l’avamprogetto e sottoporlo a nuova consultazione.

La normativa per i cittadini degli Stati terzi è in linea di massima ispirata alla LStr vigente. Sono necessari adeguamenti laddove l’articolo 121a Cost. prevede deroghe alla LStr (p. es. tetti massimi e contingenti anche per il ricongiungimento familiare e per le persone senza attività lucrativa, come pure nel settore dell’asilo).

1.3 Gruppo d’esperti per l’attuazione dell’articolo 121a Cost.

Dopo l’accettazione dell’articolo 121a Cost, il Capo del DFGP ha incaricato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di istituire un gruppo d’esperti per seguire i lavori per l’attuazione dell’articolo 121a Cost. dal punto di vista della pianificazione e dell’elaborazione dei contenuti. Il gruppo d’esperti è presieduto dal segretario di Stato della SEM, Mario Gattiker, in collaborazione con la SECO e il DFAE10.

Nel gruppo d’esperti sono rappresentate le seguenti organizzazioni:

la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza dei Direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP), l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro

9 http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bfm/eu/fza/personenfreizuegigkeit/umsetz-mei/konzeptumsetz-i.pdf

10 Cfr. anche cap. 2.2 Piano d’attuazione