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Consultazione 2015/72: Revisione delle ordinanze sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri di importanza nazionale · 2 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi)
Modifica del ... Avamprogetto del 17 luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:
I
L’ordinanza del 7 settembre 19942 sulle paludi è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».
Art. 1 Inventario federale
1L’inventario federale delle paludi di importanza nazionale (Inventario delle paludi) comprende gli oggetti elencati nell’allegato 1. Detti oggetti soddisfano nel contempo le esigenze di particolare bellezza menzionate nell’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale3.
2La descrizione degli oggetti è parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata.
Art. 2 Pubblicazione
1La descrizione degli oggetti non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 20044 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile gratuitamente in forma elettronica5.
2L’Inventario delle paludi può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i servizi cantonali competenti.
1RS 451
2 RS 451.33
3RS 101
4 RS 170.512
5 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette 2014–......