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Consultazione 2015/72: Revisione delle ordinanze sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri di importanza nazionale · 2 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri)
Modifica del ... Avamprogetto del 17 luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 23b capoverso 3 e 23c capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:
I
L’ordinanza del 1° maggio 19962 sulle zone palustri è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».
Art. 1 cpv. 3
3La descrizione degli oggetti è parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata.
Art. 2 Pubblicazione
1La descrizione dell’inventario delle zone palustri non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile gratuitamente in forma elettronica4.
2L’inventario delle zone palustri può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i servizi cantonali competenti.
Art. 4 cpv. 2
2 Le descrizioni degli oggetti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 servono ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione.
1RS 451
2 RS 451.35
3 RS 170.512
4 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette 2014–......