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Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 2 pagine
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Art. 3b Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori
1Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori possono essere concessi ai Cantoni, ai Comuni, ad altre persone giuridiche e a persone fisiche.
2Possono essere concessi per progetti che mirano ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò vale soprattutto per i progetti che garantiscono:
a. un'ampia offerta di servizi per la custodia di bambini in età scolastica organizzata congiuntamente con la scuola;
b. un'offerta di servizi per la custodia a favore dei genitori con orari di lavoro irregolari o impieghi flessibili; o
c. un'offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali, segnatamente in orari marginali o durante le vacanze scolastiche.
Titolo prima dell'art. 4
Sezione 2b: Mezzi a disposizione, calcolo e durata degli aiuti finanziari
Art. 4 cpv. 1, 2 e 2bis
1L' Assemblea federale vota un credito d'impegno pluriennale per ciascuno degli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 e 2a.
2Abrogato
2bis
Per progetti a carattere innovativo (art. 2 cpv. 1 lett. d) può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2.
Art. 5 cpv. 3bise 3ter
3bis
Gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 3a) sono concessi per tre anni dal momento dell'aumento dei sussidi. Essi ammontano al 65 per cento dell'aumento dei sussidi il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno.
3ter
Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori (art. 3b) coprono al massimo la metà dei costi del progetto, valutazione compresa.
Art. 6 cpv. 5 e 6
5I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l'articolo 3a prima dell'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia.
6I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l'articolo 3b prima di avviare il progetto. I Comuni allegano alla domanda un parere dei Cantoni competenti, le altre persone giuridiche e le persone fisiche un parere dei Cantoni o dei Comuni competenti.
Art. 7, rubrica e cpv. 3
Decisione e contratti di prestazione
3Statuisce con decisione formale sulle domande di aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori.
Art. 9
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del ….
L'UFAS concede gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 al più tardi fino al 31 gennaio 2019.
Art. 10 cpv. 6
6La durata di validità della presente legge è prorogata sino al ….
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.