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Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 3 pagine
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Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
del …
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visti gli articoli 1 capoverso 2, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 4 dell’ordinanza del xx1 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (ordinanza),
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Art. 1 Imprese industriali
Sono considerate imprese industriali ai sensi dell’ordinanza le imprese che, indipendentemente dal fatto che abbiano sede in Svizzera o all’estero, svolgono una delle seguenti attività economiche:
a. attività manifatturiere secondo la sezione C della Nomenclatura generale delle attività economiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) del 20082;
b. programmazione, consulenza informatica e attività connesse secondo la sezione J divisione 62 della Nomenclatura generale delle attività economiche dell’UST del 2008.
Art. 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive
Le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive ai sensi della presente ordinanza sono imprese industriali che realizzano progetti al di fuori delle attività economiche di cui all’articolo 1.
Art. 3 Progetto
Il progetto consiste nella costituzione o nel riorientamento di un’unità giuridica o di uno stabilimento d’impresa.
Art. 4 Riorientamento
Si ha un riorientamento dei posti di lavoro in caso di cambiamento essenziale dell’attività aziendale. Il cambiamento è essenziale quando:
a. comporta un avanzamento tecnologico o una forte propulsione innovativa, e
b. implica investimenti rilevanti rispetto alle dimensioni dell’impresa.
Art. 5 Posti di tirocinio e personale a prestito
1I posti di tirocinio vengono conteggiati come posti di lavoro.
2Non sono conteggiati come posti di lavoro i posti occupati da personale di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 16 gennaio 19913 sul collocamento.
Art. 6 Importanza per l’economia regionale
1Il progetto riveste importanza per l’economia regionale se soddisfa almeno quattro dei criteri specificati all’articolo 8 capoverso 1 lettere a–h dell’ordinanza.
2Il Cantone è tenuto a indicare i quattro criteri determinanti nella sua proposta.
Art. 7 Inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione
1L’agevolazione fiscale comincia il giorno in cui la nuova impresa costituita o il nuovo stabilimento d’impresa costituito è assoggettabile all’imposta secondo l’articolo 54 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta (LIFD). Qualora l’assoggettamento non abbia ancora avuto inizio, l’agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in cui la proposta di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza è stata presentata alla SECO.
2Per i progetti di imprese esistenti l’agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio dell’anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari secondo le norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero5.
3Se fino al momento della presentazione della proposta il progetto di un’impresa esistente non ha generato alcuna cifra d’affari, l’agevolazione fiscale comincia al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in cui la proposta di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza è stata presentata alla SECO.
4L’inizio dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non deve necessariamente coincidere con quello dell’agevolazione fiscale concessa dal Cantone.
RS ..........
1 RS 901.022
2www.noga.bfs.admin.ch
3 RS 823.111
4 RS 642.11
5 RS 220 2015–......