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Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 3 pagine
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Agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. O
Art. 8 Eccezioni
1In casi eccezionali, in particolare nel caso di misure edilizie, l’inizio dell’agevolazione fiscale può essere posticipato di cinque anni civili al massimo, in deroga all’articolo 7 capoversi 1 e 3.
2L’anno civile in cui la proposta di cui all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza è stata presentata alla SECO non è incluso nel periodo di cinque anni di cui al capoverso 1.
3La proposta del Cantone relativa all’inizio posticipato di cui al capoverso 1 contiene una motivazione e uno scadenzario dettagliato.
4L’agevolazione fiscale comincia sempre il 1° gennaio.
Art. 9 Importo massimo
1L’importo massimo dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza è calcolato in base ai seguenti coefficienti:
a. PLnuovi: numero di posti di lavoro che si prevede di creare con il progetto;
b. PLmantenuti: numero di posti di lavoro che si prevede di mantenere e di riorientare conformemente all’articolo 4 con il progetto;
c. Inuovo: importo per ogni nuovo posto di lavoro da creare;
d. Imantenuto: importo per ogni posto di lavoro da mantenere e da riorientare conformemente all’articolo 4;
e. N: durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione in numero di anni civili.
2Il DEFR calcola l’importo massimo dell’agevolazione fiscale concesso per l’intera durata della stessa in base alla formula seguente: [Segnaposto formula]
3Inuovo è pari a [xx franchi], Imantenuto [yy franchi].
4Il DEFR verifica la formula e i valori determinanti almeno ogni due legislature.
Art. 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PLnuovi)
1Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PLnuovi corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale.
2Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale viene creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PLnuovi corrisponde al numero di posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2.
3Se l’agevolazione fiscale è concessa per un numero di anni dispari, il termine per l’adempimento è prolungato di sei mesi.
4Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive la condizione di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza è da soddisfare entro la metà del periodo di agevolazione fiscale.
Art. 11 Imputazione del debito fiscale all’agevolazione fiscale
1L’imposta federale diretta dovuta dall’impresa è imputata dall’autorità cantonale cui compete la tassazione all’importo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione fino a esaurimento dell’intero importo, ma non oltre la durata dell’agevolazione fiscale.
2All’importo dell’agevolazione fiscale possono essere imputate soltanto le imposte legate al progetto.
3Il Cantone assicura il controllo del conteggio relativo a ogni periodo fiscale dell’agevolazione.
Art. 12 Presentazione della proposta da parte del Cantone
I Cantoni presentano la loro proposta utilizzando il modulo prescritto dalla SECO.
Art. 13 Termine di trattazione
La proposta del Cantone è trattata presso la SECO entro tre mesi dalla presentazione della proposta completa. Se non è possibile rispettare tale scadenza, la SECO informa il Cantone sul seguito della procedura.
Art. 14 Rapporto annuale
1Il Cantone trasmette i dati di cui all’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza utilizzando il modulo prescritto dalla SECO per il rapporto annuale (rapporto annuale).
2Il rapporto annuale è sottoscritto:
a. dall’impresa, a conferma dell’esattezza delle informazioni fornite;
b. dal Cantone, a conferma dell’avvenuta verifica dell’esattezza e della plausibilità delle informazioni fornite.
3In mancanza di una firma, il rapporto annuale è considerato incompleto e non presentato.
4Anziché apporre la firma sul rapporto annuale, l’impresa può firmare un rapporto distinto contenente le informazioni da fornire nel rapporto annuale.
5La conferma dell’ufficio di revisione di cui all’articolo 17 dell’ordinanza è da allegare al rapporto annuale. L’ufficio di revisione può firmare il rapporto annuale anziché allegare una conferma firmata distinta.