Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/99: Revisione parziale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 4 pagine

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1. Situazione iniziale

L’inclusione dei diplomi di lingue straniere nell’esame di maturità professionale è prevista dal 1998 e si basa sull’ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (OMPr, art. 27, «Certificati e diplomi riconosciuti») nel quadro dell’esame di maturità professionale nelle scuole medie professionali parallele al tirocinio:

«Esami per l’ottenimento di certificati o di diplomi da parte di organizzazioni esterne possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall’Ufficio federale».

L’inclusione dei diplomi di lingue straniere negli esami finali della maturità professionale è stata ripresa anche nell’OMPr del 24 giugno 2009 all’articolo 23 «Diplomi di lingue riconosciuti». I principali diplomi di lingue straniere rivestono grande importanza sul mercato del lavoro, in particolare per gli impiegati di commercio. Il loro insegnamento nelle scuole professionali deve corrispondere ai livelli B1 e B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) sia per quanto riguarda l’attestato federale di capacità (AFC), sia per la maturità professionale.

La selezione e la valutazione dei diplomi di lingue straniere si basa sull’attività del gruppo di lavoro permanente diplomi di lingue straniere della Commissione federale di maturità professionale

(CFMP), che ha pubblicato - e aggiorna regolarmente - il promemoria IV Raccomandazioni alle scuole concernenti l’integrazione di diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale.

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti dalla SEFRI ai fini dell’applicazione dell’OMPr del 24 giugno 2009 e del programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale del 18 dicembre 2012, le scuole professionali hanno iniziato a convertire in note anche i risultati degli esami per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere (esami di lingue straniere) non superati per includere tali note nell’esame di maturità professionale al posto di quelle conseguite nell’ambito di esami di lingue straniere istituzionali oppure svizzeri o regionali.

Questa procedura va contro le raccomandazioni del promemoria IV della CFMP, nel quale si precisa che vanno convertiti i risultati dei diplomi di lingua effettivamente conseguiti o degli esami di lingue straniere superati. Per quanto concerne gli esami non superati, secondo il promemoria IV le scuole professionali sono tenute a prevedere un esame di lingua istituzionale. Alla base di tale raccomandazione vi è il fatto che gli interessati non hanno diritto di ricorso contro le decisioni delle organizzazioni che rilasciano i principali diplomi di lingue straniere. Le scuole, invece, giustificano il proprio modo di procedere sostenendo che, in caso di mancato superamento di un esame di lingue straniere, la possibilità di sostenere un esame istituzionale equivarrebbe già a una prima ripetizione dello stesso.

2. Obiettivo della modifica d’ordinanza

Il 27 novembre 2014 la Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali (CSSPC), la Conferenza dei direttori delle scuole di commercio svizzere (CDSCS) e l’Associazione delle scuole di commercio svizzere (Verband Schweizerischer Handelsschulen, VSH) hanno richiesto alla SEFRI la modifica dell’articolo 23 OMPr per poter sancire a livello legale anche la conversione e l’inclusione delle note degli esami di lingue straniere non superati.

In occasione della seduta plenaria del 12 febbraio 2015, la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) si è espressa a favore di tale misura e ha chiesto di separare il concetto di conversione dei risultati in note da quello di superamento/mancato superamento

dell’esame e, quindi, dal conseguimento del diploma stesso.

Per i cicli di formazione per la maturità professionale iniziati dopo il 1° gennaio 2015 sulla base dell’OMPr del 24 giugno 2009 e del programma quadro del 18 dicembre 2012 è stata elaborata e messa a disposizione una guida a titolo di regolamentazione transitoria nella quale sono riportati i diplomi di lingue straniere riconosciuti in francese, inglese, italiano e tedesco.

Un gruppo di lavoro composto dalla presidentessa della CSSPC, dal direttore di una scuola di commercio, dal membro della CFMP responsabile per i diplomi di lingue straniere, da un membro della