Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/99: Revisione parziale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 4 pagine
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Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC), da un delegato dei Cantoni e dal responsabile di progetto per la formazione commerciale presso la SEFRI ha elaborato la guida «I diplomi di lingue straniere riconosciuti nella maturità professionale e nella formazione di base commerciale».
La SEFRI riconoscerà i diplomi di lingue straniere certificati dall’Association of Language Testers in Europe (ALTE) nelle tre lingue nazionali e in inglese per i livelli da B1 a C2. Dall’anno scolastico 2016 le raccomandazioni per la conversione in note dei risultati dei diplomi valgono sia per le persone che iniziano una formazione commerciale di base sia per quelle che iniziano un ciclo di formazione per la maturità professionale.
Per garantire la conversione uniforme dei diplomi e l’inserimento semplice ed efficiente delle future modifiche nelle tabelle di conversione (modifiche necessarie per tenere conto di eventuali cambiamenti nella scala di valutazione da parte delle organizzazioni che rilasciano tali diplomi), è stato elaborato un algoritmo specifico.
I diplomi di lingue straniere non certificati dall’ALTE non verranno più riconosciuti dalla SEFRI a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’esclusione e non potranno più essere offerti per le classi che iniziano un nuovo ciclo di formazione. I titolari di un diploma di lingue straniere non più riconosciuto possono far valere tale diploma per la lingua straniera in oggetto ai fini dell’esame di maturità professionale durante un periodo transitorio di tre anni.
Il fatto di sancire nell’OMPr la conversione dei risultati degli esami di lingue straniere dal livello B1 al livello C2 e di mettere a disposizione una tabella di conversione per i diplomi certificati dall’ALTE permette di non escludere nessuna organizzazione che rilascia i diplomi e di non limitare l’offerta di Cantoni e scuole professionali.
La conversione dei risultati conseguiti negli esami di lingue straniere riconosciuti consente il pari trattamento delle persone in formazione di una stessa scuola professionale per quanto riguarda il superamento della procedura di qualificazione.
3. Spiegazioni relative alla modifica dell’articolo 23 OMPr
Titolo: La rubrica dell’articolo subisce un adeguamento terminologico e diventa Diplomi di
lingue straniere riconosciuti.
Capoverso 1: contiene la disposizione del primo periodo dell’attuale articolo 23.
Capoverso 2: riprende la disposizione del secondo periodo dell’attuale articolo 23 specificando che
l’esame per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto sostituisce sempre completamente l’esame finale nella materia corrispondente. La modifica è motivata dal fatto che vengono riconosciuti solo i diplomi di lingue straniere che corrispondono per portata e modalità agli esami finali di lingue straniere istituzionali e che coprono tutte le competenze linguistiche (comprensione orale, lettura, produzione orale e scritta.
Con l’introduzione di un secondo periodo si precisa che i diplomi mantengono il riconoscimento fino al momento dell’esame finale se risultavano riconosciuti all’inizio dell’insegnamento per la maturità professionale e in seguito hanno perso questa condizione. Un cambiamento in tal senso dipende dai criteri di certificazione dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe) per i diplomi di lingue straniere sui quali si basa la SEFRI per il riconoscimento.
Capoverso 3: il capoverso 3 interessa sia le persone in formazione che frequentano l’insegnamento
per l’ottenimento della maturità professionale in parallelo alla maturità professionale (di seguito: MP 1), sia quelle che frequentano tale insegnamento dopo aver conseguito l’AFC (di seguito: MP 2). Il capoverso trova applicazione quando l’esame di lingue straniere viene sostenuto durante il rispettivo ciclo di formazione della maturità professionale.