Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/99: Revisione parziale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 4 pagine

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Vengono convertiti in note tutti i risultati degli esami di lingue straniere, sia quelli sufficienti sia quelli insufficienti. La conversione spetta alla scuola professionale o alla commissione d’esame, che può avvalersi di un programma che calcola automaticamente la nota d’esame in base alle voci «lingua straniera», «esame di lingue straniere», «punteggio ottenuto» e «livello richiesto». La SEFRI pubblica sul proprio sito l’elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti ai fini dell’esame finale, che si basa sui diplomi di lingue straniere certificati dall’ALTE.

È possibile inoltrare ricorso contro la nota d’esame ottenuta dalla conversione esclusivamente in caso di interpretazione errata della tabella di conversione o di conversione errata. Le possibilità di ricorso contro la decisione sull’esito dell’esame esterno di lingue straniere si basano sui regolamenti previsti a tal fine dalle organizzazioni che rilasciano i diplomi di lingue straniere.

Capoverso 4: il capoverso 4 trova applicazione quando un candidato è in possesso di un diploma di

lingue straniere riconosciuto prima di iniziare il ciclo di formazione per la maturità professionale.

Nei casi previsti dal capoverso 4 occorre frequentare la formazione per la maturità professionale per recuperare i contenuti che non sono stati trattati ai fini del conseguimento del diploma di lingue straniere e per ottenere una nota finale della materia utile ai fini del calcolo della nota della lingua straniera.

Anche in questo caso è possibile inoltrare ricorso contro la nota d’esame ottenuta dalla conversione esclusivamente in caso di interpretazione errata della tabella di conversione o di conversione errata.

4. Ripercussioni

La modifica d’ordinanza non ha alcuna ripercussione per la Confederazione e i Cantoni né a livello finanziario né sull’effettivo del personale.

5. Entrata in vigore

L’articolo 23 modificato entra in vigore il 1° agosto 2016.

Il nuovo articolo 23 vale per le persone in formazione nei cicli di formazione per la maturità professionale (MP 1) che iniziano la formazione professionale nell’anno scolastico 2016.

Il nuovo articolo 23 vale per i titolari di un attestato federale di capacità che frequentano i cicli di formazione per la maturità professionale (MP 2) con decorrenza dal 1° agosto 2016.