Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/99: Revisione parziale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 5 pagine

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Panoramica

La proposta di revisione parziale dell’articolo 23 «Diplomi di lingue straniere riconosciuti» nel quadro degli esami finali della maturità professionale è accolta favorevolmente da tutti gli interpellati, con un’unica eccezione.

La base legale per poter convertire in note i risultati dei diplomi di lingue straniere riconosciuti è condivisa.

Il risultato del diploma di lingue straniere viene convertito in una nota, da integrare nell’esame finale, a prescindere dall’effettivo conseguimento del diploma di lingue straniere.

È stata accolta favorevolmente anche la disposizione concernente l’elenco dei diplomi di lingue straniere, di vari livelli, riconosciuti dalla SEFRI e la raccomandazione in merito ai principi per garantire una conversione uniforme.

Su 37 pareri, 23 respingono la limitazione a tre anni della validità dei diplomi di lingue straniere riconosciuti in base al principio che i titoli che certificano apprendimenti già acquisiti non perdono la loro validità.

Tre Cantoni chiedono di prolungare di un anno il periodo transitorio per l’aggiornamento dell’elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti per coloro che sostengono la MP 2 o la MP 1.

1. Situazione iniziale

L’inclusione dei diplomi di lingue straniere negli esami finali della maturità professionale è una pratica in vigore da tempo. Alla luce della dimensione sempre più globale delle relazioni economiche e della crescente mobilità, i diplomi di lingue straniere rivestono grande importanza per il mercato del lavoro.

Durante l’elaborazione dell’elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti dalla SEFRI ai fini dell’attuazione dell’OMPr del 24 giugno 2009 e del Programma quadro per la maturità professionale del 18 dicembre 2012, è emerso che le scuole professionali procedevano alla conversione in note anche delle prestazioni insufficienti. Le scuole professionali hanno giustificato questo modo di procedere affermando che, in caso di mancato superamento di un esame di lingue straniere, la possibilità di sostenere un esame istituzionale equivarrebbe già a una prima ripetizione dello stesso.

La modifica dell’articolo 23 deve far sì che l’inclusione del risultato del diploma di lingue straniere riconosciuto nella nota dell’esame finale nel quadro della maturità professionale avvenga indipendentemente dall’effettivo conseguimento del diploma stesso. Se, al posto dell’esame istituzionale, la scuola professionale offre la possibilità di sostenere un esame per il conseguimento di un diploma di lingue straniere, essa è tenuta a convertire il risultato ottenuto in una nota. Per garantire la conversione uniforme dei diplomi a livello nazionale e l’inserimento semplice ed efficiente delle future modifiche nelle tabelle di conversione è stato elaborato un algoritmo ad hoc.

È stata inoltre redatta, a cura di un apposito gruppo di lavoro, una guida sul riconoscimento e sulla conversione delle prestazioni («I diplomi di lingue straniere riconosciuti nella maturità professionale e nella formazione di base commerciale») a disposizione dei Cantoni e delle scuole professionali.