Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/99: Revisione parziale dell'ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 5 pagine
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2. Indagine conoscitiva
Il 15 marzo 2016 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI ha avviato un’indagine conoscitiva sulla revisione dell’articolo 23 dell’OMPr del 24 giugno 20091 «Diplomi di lingue straniere riconosciuti» (revisione parziale). L’indagine conoscitiva si è conclusa il 17 maggio 2016.
Sono stati invitati ad esprimersi nel quadro dell’indagine conoscitiva i Cantoni (Cancellerie dello Stato), le associazioni mantello nazionali dell’economia, le conferenze delle scuole e dei docenti e altre organizzazioni.
Complessivamente sono giunti 37 pareri, ripartiti come segue:
23 Cantoni e la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP);
1 partito politico;
7 organizzazioni mantello dell’economia e del mondo del lavoro;
2 conferenze delle scuole e dei docenti;
3 organizzazioni.
3. Risultati dell’indagine conoscitiva
34 pareri accolgono favorevolmente la modifica dell’articolo 23 OMPr. In due pareri viene specificato che non vi sono osservazioni particolari. Solamente il partito respinge la modifica poiché porterebbe ad un’eccessiva regolamentazione che limiterebbe il margine di manovra delle scuole.
Un Cantone ritiene che la decisione di includere o meno il diploma di lingue straniere nell’esame finale spetti in prima linea ai Cantoni e che il capoverso 2 debba lasciare ai Cantoni o alle scuole la possibilità di rifiutare l’inclusione del diploma di lingue straniere.
Un Cantone ritiene che per l’articolo 4 lettera a si debbano applicare gli stessi principi adottati per i diplomi conseguiti durante la formazione professionale di base o durante l’insegnamento per la maturità professionale; in altre parole non devono essere poste limitazioni per i diplomi di lingue straniere effettivamente conseguiti.
23 pareri si concentrano sull’articolo 4 capoverso b: porre un limite temporale alla validità degli apprendimenti acquisiti non sarebbe conforme allo scopo perseguito ed entrerebbe in conflitto con il principio secondo cui le competenze già acquisite non scadono. I diplomi di lingue straniere riconosciuti vengono solitamente conseguiti e inclusi nell’esame finale per la maturità professionale in un periodo di tempo limitato. È quindi ragionevole presupporre che la valutazione finale ottenuta dall’esaminando nella lingua in questione corrisponda alle sue conoscenze attuali. Inoltre, i docenti hanno modo di valutare il livello di competenza linguistica dell’alunno poiché quest’ultimo, pur essendo in possesso di un diploma nella lingua corrispondente, non è esonerato dalle lezioni. Dato che la nota della lingua straniera si compone per il 50 per cento della nota finale della materia (lezioni), la valutazione finale sulla competenza nella lingua straniera in questione rispecchia la situazione del momento. Nove pareri non si esprimono riguardo al limite dei tre anni, mentre due si dichiarano d’accordo e uno propone di aumentare il periodo di validità a cinque anni.
Tre Cantoni esprimono una riserva nei confronti dell’entrata in vigore prevista a brevissimo termine. Molte scuole professionali sono già informate in merito all’inclusione o al conseguimento dei diplomi di lingue straniere riconosciuti. Uno di questi tre Cantoni chiede di rimandare l’entrata in vigore di un anno per le persone in formazione della MP 1 e 2, mentre gli altri due Cantoni chiedono l’entrata in vigore al 1° agosto 2017 almeno per le persone in formazione della MP 2.