Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/22: Ordinanza sull'energia nucleare (OENu) · 4 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Articolo 34a: Prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine

Quest'articolo fissa i requisiti che la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine deve soddisfare. Essi corrispondono sostanzialmente a quelli del piano d'esercizio a lungo termine secondo la decisione del Consiglio nazionale dell'8 dicembre 2014, senza tuttavia utilizzare l'espressione "margine di sicurezza" (SIcherheitsmarge). Il termine "esercizio a lungo termine" viene da tempo utilizzato dal settore per questa fattispecie e lo si ritrova anche nella direttiva IFSN A-03 (Langzeitbetrieb).

La "durata d'esercizio programmata" (cpv. 1 lett. a) è la durata d'esercizio ipotizzata per pianificare l'impianto. Non indica in modo vincolante la durata d'esercizio rimanente.

La richiesta della prova che i limiti di progettazione non saranno raggiunti nell'ambito della durata d'esercizio programmata (cpv. 1 lett. b) si riferisce in particolare alle parti più grandi dell’impianto, difficilmente sostituibili. In sede di progettazione di questi componenti si è tenuto conto degli effetti dei fenomeni di invecchiamento conosciuti. Al raggiungimento della durata d’esercizio originariamente programmata, devono essere verificati i margini di sicurezza dello stato reale dei materiali, determinato dall’esercizio, rispetto ai limiti di progettazione ammissibili fissati dalle prescrizioni costruttive o dai regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda le misure di riequipaggiamento previste (cpv. 1 lett. c), l'esercente deve illustrare in particolare, in un piano di riequipaggiamento, come e entro quando saranno eliminate, ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu, le divergenze eventualmente riscontrate rispetto ai requisiti di legge. Eventuali divergenze rispetto al piano di riequipaggiamento devono essere sottoposte all'IFSN.

Come misure di miglioramento ai sensi del capoverso 1 lettera c, l'IFSN indica già oggi le misure che non sono riequipaggiamenti in senso stretto quali, nella fattispecie, le misure riguardanti l'organizzazione e il personale.

L’arresto definitivo dell’esercizio produttivo non comporta l’annullamento degli obblighi che la licenza d’esercizio comporta per il suo titolare. È però ovvio che dopo l’arresto definitivo dell’esercizio produttivo non è più necessario fornire una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine. Allo stesso modo, in questa situazione, i requisiti applicabili alla VPS devono essere adeguati alle circostanze e alle esigenze concrete.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e Cantoni nonché conseguenze sull'economia, l'ambiente e la società

I Cantoni non sono interessati dal progetto di revisione. L'IFSN richiede già, sulla base della direttiva IFSN-A03 in vigore dal 2014, indicazioni per lo sfruttamento della centrale nell'esercizio a lungo termine. Le nuove regole hanno quindi conseguenze limitate sulla Confederazione. Altrettanto si può dire per le conseguenze sugli esercenti e sull'economia. Non si prevedono conseguenze immediate

sull'ambiente e sulla società.