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Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 3 pagine

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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 1

1 Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi:

a. approccio standard; o

b. metodo del modello «expected positive exposure» (metodo del modello EPE).

Art. 57 Approccio standard

1 Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati secondo l’approccio standard, la somma dei costi di sostituzione conformemente alla legislazione sulla vigilanza e dell’importo del potenziale futuro incremento di valore è moltiplicata per il fattore 1,4.

2 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione secondo gli standard minimi di Basilea.

Art. 58

Abrogato

RS ..........

1 RS 952.03

2016–......