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Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 3 pagine
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Art. 62 cpv. 5
5 Il calcolo degli equivalenti di credito ai sensi degli articoli 56–59 tiene conto di tutte le garanzie computabili emesse dalla banca o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.
Art. 63 cpv. 3 lett. f e fbis
3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:
f. titoli di partecipazione;
fbisquote di patrimoni collettivi gestiti;
Art. 66 cpv. 3bis
3bis Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis devono essere ponderate secondo le disposizioni tecniche di esecuzione emanate dalla FINMA. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.
Art. 107 Derivati
I derivati sono convertiti nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 56–59 nella versione del 1° giugno 2012.
Titolo prima dell’art. 148g
Sezione 3: Disposizione transitoria della modifica del …
Art. 148g
1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati ai sensi degli articoli 56–59 deve essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del ....
2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve avvenire conformemente all’articolo 66 capoverso 3bis entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del ....
Allegato 4 n. 1.2 e 1.3
Abrogati
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr