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Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 3 pagine

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Art. 62 cpv. 5

5 Il calcolo degli equivalenti di credito ai sensi degli articoli 56–59 tiene conto di tutte le garanzie computabili emesse dalla banca o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.

Art. 63 cpv. 3 lett. f e fbis

3 Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

f. titoli di partecipazione;

fbisquote di patrimoni collettivi gestiti;

Art. 66 cpv. 3bis

3bis Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis devono essere ponderate secondo le disposizioni tecniche di esecuzione emanate dalla FINMA. A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

Art. 107 Derivati

I derivati sono convertiti nel loro equivalente di credito conformemente agli articoli 56–59 nella versione del 1° giugno 2012.

Titolo prima dell’art. 148g

Sezione 3: Disposizione transitoria della modifica del …

Art. 148g

1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati ai sensi degli articoli 56–59 deve essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del ....

2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve avvenire conformemente all’articolo 66 capoverso 3bis entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del ....

Allegato 4 n. 1.2 e 1.3

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr