Progetto
Consultazione 2016/3: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2
1Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nelle settimane senza domenica libera è accordato il riposo settimanale di due volte 35 ore consecutive oppure,
immediatamente dopo il riposo giornaliero, di una volta 36 ore consecutive.
Art. 52 Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli
1Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 2, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterioramento della qualità dei prodotti.
2Sono considerate aziende per la trasformazione di prodotti agricoli le aziende che preparano, immagazzinano, trasformano, tengono in conto deposito o distribuiscono prodotti vegetali come frutta, verdura, patate, funghi commestibili o fiori recisi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ………..
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 822.112
2016–......