Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/3: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 2 pagine
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Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Condizioni di lavoro
Protezione dei lavoratori
Febbraio 2016
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge
sul lavoro (OLL 2) – Disposizioni speciali per le
aziende per la trasformazione di prodotti agricoli
(art. 52 OLL 2)
1 Contesto
Conformemente all’articolo 52 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.111), le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli sottostanno a disposizioni speciali per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo prevista dalla legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11). La regolamentazione attuale prevede in particolare che vengano accordate al lavoratore 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno purché venga garantita almeno una domenica libera per trimestre civile (art. 12 cpv. 1 OLL 2).
L’associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate (Swisscofel) aveva chiesto, già alcuni anni fa, di estendere l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro domenicale. Tale auspicio era stato dettato dai cambiamenti subentrati negli ultimi anni nei processi lavorativi e nella domanda di prodotti freschi da parte dei consumatori. Per evitare perdite di qualità e per garantire la sicurezza alimentare è necessario poter distribuire i prodotti in maniera rapida e adeguata ai bisogni. A causa dell’elevata deperibilità dei prodotti per effetto di influssi termici e microbiologici è importante avere un’efficiente catena di produzione e di distribuzione a circuito chiuso. Il volume di merce ordinata dalla domenica al lunedì che deve essere distribuita nei negozi è il doppio della merce che deve essere consegnata il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nel commercio al dettaglio gran parte dei prodotti agricoli viene infatti venduta nel fine settimana. Tutta questa merce deve essere consegnata entro il lunedì mattina.
La suddetta associazione ritiene inoltre ormai superata la limitazione introdotta dall’articolo 52 capoverso 2 OLL 2, in base a cui alcune disposizioni speciali sono applicabili soltanto durante i periodi della raccolta e unicamente per evitare un deperimento dei prodotti. Per tener conto delle esigenze attuali, le deroghe dovrebbero poter essere applicabili tutto l’anno. Con i metodi di produzione moderni non più condizionati dalle stagioni e dalle condizioni meteorologiche e l’internazionalizzazione del commercio di prodotti agricoli non vi è più una stagione di maturazione. Molti tipi di frutta e di verdura vengono raccolti e venduti in ogni stagione.
520-02541 \ COO.2101.104.4.1571477